Usufrutto: il contratto prosegue con gli eredi del locatore?

La sentenza numero 14834 del 20 Luglio 2016 della Cassazione ha stabilito che, nel caso in cui un immobile venga dato in affitto dal suo usufruttuario e questo muore, il contratto di locazione prosegue con gli eredi dell’usufruttuario e non con il nudo proprietario.
In questo caso gli eredi hanno due opzioni: rivendicare il pagamento dei canoni oppure sfrattare il conduttore.
Questi diritti, però, possono essere esercitati solo entro l’arco di cinque anni; scaduto questo termine, ogni diritto passa in capo al proprietario dell’immobile.

Per comprendere le motivazioni della sentenza, si faccia riferimento al codice civile, in cui si stabilisce che il contratto di affitto stipulato dall’usufruttuario è valido anche se questi muore prima della scadenza. La prosecuzione, comunque, non può mai superare i 5 anni dal momento in cui è cessato l’usufrutti. Gli eredi dell’usufruttuario, dunque, succedono in tutti i diritti del locatore per un periodo non più lungo di 5 anni.

Nel caso in cui l’affitto scada prima dei 5 anni dalla morte dell’usufruttuario non sarà possibile stipulare tra gli eredi e l’affittuario un nuovo contratto per completare il quinquennio.

Ad ogni modo, finchè il pieno proprietario non manifesta la volontà di subentrare nella posizione del locatore, il rapporto tra eredi e conduttore resta incentrato sugli accordi privati presi in precedenza.
Fino a quel momento, quindi, la morte dell’originario usufruttuario/locatore determina la trasmissione della titolarità del rapporto di locazione agli eredi.
Questi avranno pertanto la possibilità di esercitare tutti i diritti e le azioni che derivano dalla locazione.

Compare listings

Confrontare
Chat
Chattiamo
Ciao,
come posso aiutarti