LEGGE DI STABILITA’ 2016: anche l’inquilino e’ responsabile se il proprietario non registra il contratto

Torniamo a parlare della Legge di Stabilità 2016, che ha introdotto l’obbligo, per i proprietari di immobili, di registrare il contratto d’affitto entro 30 giorni dalla stipula.
Se non lo fa, la colpa ricade anche sull’inquilino (chiarisce l’Agenzia delle Entrate), secondo il principio della “responsabilità solidale”. Questa implica che il soggetto creditore (in questo caso l’Agenzia delle Entrate), può giustamente pretendere il pagamento dall’uno o dall’altro degli obbligati per l’importo totale del suo credito. Da chiunque venga effettuata, l’estinzione del debito libera tutti i coobligati.
Dalla firma del contratto d’affitto, infatti, il padrone di casa è tenuto a presentarne la documentazione entro i successivi 60 giorni all’amministratore del condominio e anche all’inquilino. Ecco perché, in caso di mancata registrazione e conseguente versamento dell’imposta, il fisco potrà richiedere le somme corrispondenti ad entrambi.

Sia il proprietario che l’inquilino hanno la possibilità di ricorrere al “ravvedimento operoso” per diminuire l’entità delle sanzioni, che vanno dal 120% al 240% dell’imposta dovuta, a seconda del ritardo nel pagamento : se il ritardo non supera i 30 giorni, infatti, la sanzione si riduce alla metà (dal 60% al 120% con un minimo di 2000 euro).

Con il ravvedimento operoso (art. 13 del Dlgs n. 472 del 1997), infatti,  è possibile regolarizzare versamenti di imposte omessi o insufficienti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni.
Per quanto riguarda le proroghe, invece, anche queste dovranno essere comunicate: Si ha la possibilità di presentare la documentazione necessaria all’agenzia delle entrate entro 30 giorni: in questo caso il ritardo comporterebbe una sanzione (ravvedibile) pari al 30% dell’imposta dovuta.

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