Come saprete già, da pochi mesi è stata approvata dal Senato la legge annuale per il mercato e la concorrenza, fino ad ora meglio nota come “DDL Concorrenza”, contenente diverse novità riguardanti l’attività notarile.
Una delle più rilevanti riguarda l’istituto del c.d. deposito prezzo, introdotto a suo tempo dalla legge di stabilità 2014 (L. 27 dicembre 2013, n. 147) e reso immediatamente applicabile dall’odierna legge sulla concorrenza (commi 143-144), senza bisogno di provvedimenti attuativi.
La ratio del così detto “deposito prezzo” è quella di tutelare le parti che si avvalgono del ministero notarile dal rischio di perdere la possibilità di recuperare quanto pagato in caso di esito negativo dell’affare, ovvero:
una volta eseguita la registrazione e la pubblicità dell’atto, e verificata l’assenza di formalità pregiudizievoli nuove (cioè successive alla data dell’atto stesso), il notaio può procedere senza indugio allo svincolo degli importi depositati a titolo di corrispettivo, salvo il caso di differimento del pagamento per volontà delle parti.
Il “dp” si attua solo se richiesto da almeno una delle parti e conformemente all’incarico espressamente conferito; esso è relativo all’intero corrispettivo contrattuale in danaro (ovvero il relativo saldo) oltre alle somme destinate a estinzione di gravami, spese non pagate o di altri oneri dovuti in occasione di atti traslativi, aventi ad oggetto diritti reali immobiliari o su aziende.
Si sottolinea così la natura meramente opzionale del “dp” mentre bisogna prestare attenzione all’ aspetto obbligatorio di questa legge; il notaio deve versare su un apposito conto corrente dedicato:
- a) tutte le somme dovute a titolo di tributi per i quali il medesimo sia sostituto o responsabile d’imposta, nonché le anticipazioni in nome e per conto delle parti, in relazione agli atti a repertorio ricevuti/autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare o commerciale;
- b) ogni altra somma affidata al notaio e soggetta ad annotazione nel registro somme e valori, ma questo punto lo approfondiremo in un altro articolo!!
Abbiamo spiegato in modo più chiaro cosa sia cambiato per il Notaio, ora cerchiamo di capire meglio quali siano i nuovi adempimenti per le parti ed in particolare per la sola parte acquirente; quest’ultima avrà l’obbligo di pagare l’intera cifra destinata alle imposte e tasse, per le quali il Notaio sia sostituto d’imposta, con denaro prontamente esigibile e quindi attraverso un assegno circolare oppure, solo per le somme inferiori a 3.000 euro, con denaro contante.
Questo nuova norma ha lo scopo di realizzare una sostanziale tutela delle parti che passa sempre attraverso il corretto adempimento da parte del Notaio!